Ministero della pubblica amministrazione

Ai docenti

Al personale ATA

 

Modalità di fruizione dei Permessi per l’assistenza dei congiunti, di cui all’art. 33, L. 104/1992

 

In merito alla fruizione dei permessi per l’assistenza dei congiunti, di cui all’art. 33, L. 104/1992, la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità” prevede, all’ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall’art. 24 della Legge 183/2010, siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni /ore di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.

L’Inps con circolare applicativa n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.

 

Alla luce di quanto premesso, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili, di fruizione dei permessi per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate/ore di permesso utilizzando l’apposito modello (allegato alla presente), rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza, al fine di “evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione”.

 

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL all’art. 15 prevede che tali permessi“…. devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti”.

Pertanto il personale interessato dovrà comunicare la richiesta entro la prima settimana di ciascun mese, salvo casi di urgenza che il personale fruitore ha l’obbligo di documentare adeguatamente.

 

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Rossana Pacini

URP

Istituto d'Istruzione Superiore
Piaggia - Don Lazzeri - Stagi

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Fatt. Elett. UFR6G9